Lavoro in ospedale dal 1987. Sono un dipendente affidabile, non ho usufruito dei licenziamenti, ho rifiutato di più, pur avendone diritto. L'intero ospedale è da ristrutturare. Ho scoperto di essere nella lista dei rilasci. Ho un moderato grado di disabilità dell'apparato locomotore e un leggero grado di disabilità visiva (glaucoma). Ho un intervento chirurgico per un tumore maligno, sono anche curato per la depressione. Lavora in condizioni scandalose nel seminterrato, sotto l'illuminazione artificiale come riabilitatore fisico. A dicembre 2022 raggiungo l'età pensionabile. Sono nato il 13 giugno 1957 e non sono sicuro di quando entrerò nel periodo di protezione. Come posso proteggermi dal licenziamento dal lavoro? Il mio datore di lavoro può licenziarmi mentre sono nel periodo di protezione del lavoro? Quanto tempo posso rimanere in licenza L4, che ho intenzione di prendere da domani? Ho diritto al TFR e quanto può essere? Chiedo aiuto, non so cosa fare
Tutte le circostanze menzionate nell'interrogazione, sebbene molto importanti ai fini del rapporto di lavoro, non hanno alcun significato diretto per la volontà del datore di lavoro in merito all'eventuale licenziamento del dipendente. L'unica premessa che qui può avere un significato reale è l'età del dipendente, e quindi la protezione contro il licenziamento per 4 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile.
Ai sensi dell'art. 39 del Codice del Lavoro- il datore di lavoro non può risolvere il rapporto di lavoro di un lavoratore dipendente che non abbia più di 4 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile, se il periodo di lavoro gli consente di ottenere il diritto alla vecchiaia pensione al raggiungimento di tale età. L'articolo 39 del Codice del lavoro indica che la tutela della durabilità del rapporto di lavoro prevista dal presente provvedimento è concessa a tutti i dipendenti che possono maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 4 anni, indipendentemente dalla tipologia di pensione di vecchiaia cui spetta dopo tale periodo avranno diritto
Questa posizione è stata sostenuta anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 6 dicembre 2012, I PK 145/2012, o nella sentenza del 7 dicembre 2012, II PK 123/2012. Nella motivazione delle citate sentenze si indicava che le stesse sentenze avrebbero dovuto fare riferimento alle stesse sentenze circa la portata della tutela prepensionamento accordata agli assicurati aventi dirittoprestazioni concesse ai sensi della legge sulle pensioni. Tale circostanza, a parere della Suprema Corte, determina la necessità di applicare un periodo di tutela di 4 anni prima di acquisire anche il diritto alla pensione transitoria. Tale posizione appare altresì coerente con la funzione di tutela dell'art. 39 del Codice del Lavoro, che ha principalmente lo scopo di consentire ai dipendenti di ottenere il diritto alla pensione senza la necessità di cercare lavoro presso un altro datore di lavoro.Base giuridica:The Labor Code Act (Journal of Laws del 2014, voce 1502)
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Przemysław GogojewiczEsperto legale indipendente specializzato in questioni mediche
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