- Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Clausola sanitaria
- Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Prescrizioni fraudolente
- Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Sostanze psicoattive
- Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Età del paziente
- Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Clausola di coscienza
Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Si scopre che ci sono alcune situazioni in cui un dipendente di una farmacia può o addirittura deve rifiutarsi di dispensare un farmaco a un paziente. Non riguardano solo il rifiuto del farmacista di vendere i contraccettivi a causa della clausola di obiezione di coscienza. Controllare quando il farmacista può rifiutarsi di dispensare il farmaco.
Cinque anni di studi difficili, tesi di laurea magistrale e sei mesi di pratica professionale obbligatoria in farmacia. Questa è l'educazione di un farmacista in Polonia, che tuttavia è percepito da molti come un normale spacciatore. Tuttavia, dietro questa educazione ci sono enormi responsabilità e diritti, di cui non tutti sono consapevoli. Perché se un farmacista è tenuto a razionalizzare e controllare le cure, ma anche a sm altire il budget del SSN nell'ambito dell'attuazione delle prescrizioni rimborsate, deve avere il diritto di dire al paziente NO al momento giusto. Tali situazioni sono definite con precisione nelle normative di riferimento e anche i farmacisti possono essere puniti per inadempienza.
Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Clausola sanitaria
Il compito del farmacista è informare il paziente sui farmaci e razionalizzare la sua terapia in modo che sia sicura ed efficace per lui. Di conseguenza, la Legge Farmaceutica (Pf.) offre al dipendente della farmacia (sia un farmacista che un tecnico farmaceutico) la possibilità di rifiutarsi di dispensare un farmaco se questo può rappresentare una minaccia per la vita o la salute del paziente (Art. 96.5.1 del Pf.). Ciò vale anche quando vi è il sospetto che il medicinale possa essere utilizzato per scopi non medici (art. 96.5.2 del Pf.).
Il dipendente della farmacia può anche rifiutarsi di fare un farmaco soggetto a prescrizione qualora si renda necessario apportare modifiche alla sua composizione, per le quali il farmacista o il tecnico farmaceutico non sia autorizzato e non sia possibile rivolgersi al medico (art. 96.5.4 del Pf.) le farmacie possono anche rifiutarsi di fornire al paziente un farmaco da prescrizione fatto per lui, se sono trascorsi almeno 6 giorni dal momento della sua preparazione (art. 96.5.5 del Pf.). Ovviamente, questa disposizione deriva dalla breve durata di conservazione dei farmaci da prescrizione, che di solito sono privi di conservanti.
Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Prescrizioni fraudolente
Ci sono fenomeni sempre più frequenti nel mercato delle farmaciecontraffazione di prescrizioni. Da un lato, si applicano ai farmaci rimborsati, per i quali il rimborso viene estorto. Molto spesso, invece, le prescrizioni di psicofarmaci e stupefacenti vengono falsificate. Il compito del farmacista è quello di valutare di volta in volta l'autenticità della prescrizione. Se, a suo avviso, c'è anche solo l'ombra del sospetto che una data prescrizione sia contraffatta, ha il diritto di rifiutarsi di attuarla. Ma non è tutto…
La condotta di un farmacista con una prescrizione potenzialmente falsa è regolata da due atti giuridici. Da un lato, è la già citata Legge Farmaceutica, che all'art. 96.5.3 attribuisce al dipendente della farmacia il diritto di rifiutare l'erogazione “in caso di ragionevole sospetto circa l'autenticità della prescrizione o necessità”. Più precisa al riguardo è l'ordinanza del ministro della Salute sulle prescrizioni mediche, secondo la quale «in caso di fondato sospetto che sia stata falsificata una prescrizione, l'emittente si rifiuta di portarla, la trattiene e ne dà immediata comunicazione alla provincia ispettore farmaceutico, sezione provinciale del Fondo competente per l'indirizzo della farmacia e, se possibile, la persona autorizzata o il prestatore di servizi" (§24).
Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Sostanze psicoattive
Farmaci usati nel trattamento di forti dolori, naso che cola o tosse - è in essi che puoi trovare più spesso queste tre sostanze: codeina, destrometorfano e pseudoefedrina. Tutti possono essere acquistati senza prescrizione medica. Si scopre che queste tre sostanze, oltre ai loro effetti terapeutici, hanno anche un … effetto inebriante. Usati in grandi quantità, e talvolta anche combinati con l'alcol, possono fornire sensazioni ed esperienze paragonabili all'assunzione di droghe o droghe sintetiche. Di conseguenza, il Ministero della Salute ha deciso di introdurre norme che, da un lato, limitino la vendita di questo tipo di preparati ai minori e, dall' altro, ne impediscano la commercializzazione all'ingrosso per il scopo di produrre farmaci.
Sulla base dei dati e delle voci di letteratura emerse durante le consultazioni pubbliche, sono state determinate le quantità esatte delle sostanze citate, che devono essere sufficienti per una terapia efficace. 720 mg di pseudoefedrina, 240 mg di codeina e 360 mg di destrometorfano: questa limitazione del contenuto di sostanze psicoattive nella confezione dei farmaci da banco è stata finalmente stabilita dal Ministero della Salute. Allo stesso tempo, questi valori sono diventati una restrizione per i farmacisti nella vendita di queste sostanze, ad esempio quando si emettono più confezioni più piccole. In caso di mancato rispetto di queste normative, i farmacisti devono affrontare ingenti sanzioni pecuniarie (fino a 500.000 PLN, nel caso di vendita all'ingrosso fino aproduzione di farmaci).
Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Età del paziente
Dal 1° luglio 2015, la normativa impone anche ai farmacisti e ai tecnici farmaceutici l'obbligo di rifiutare di somministrare un farmaco da banco contenente le suddette sostanze psicoattive a un soggetto di età inferiore ai 18 anni. In caso di dubbio circa l'età del paziente al quale deve essere somministrato il medicinale, il farmacista o il tecnico farmaceutico ha facoltà di richiedere la presentazione di un documento attestante l'età di tale persona. In caso di rifiuto di presentare il documento, il dipendente della farmacia ha il diritto di rifiutare la vendita del farmaco.
Questa non è l'unica volta che un farmacista può chiedere a un paziente la sua età. La suddetta Legge Farmaceutica prevede il diritto di rifiutare la compilazione di qualsiasi prescrizione se la persona che l'ha portata in farmacia ha meno di 13 anni di età. Anche in tali situazioni, il farmacista e il tecnico farmaceutico hanno il diritto di richiedere la produzione di un documento attestante l'età di tale persona. Se tale documento non viene presentato, il medicinale non può essere venduto
Una delle novità più recenti della normativa è l'emendamento al regolamento sulla dispensazione dei medicinali dalle farmacie, firmato dal Ministro della Salute all'inizio di aprile 2015. È stata introdotta una disposizione in cui si afferma che i contraccettivi ormonali per uso interno, aventi la categoria di disponibilità OTC, vengono rilasciati senza prescrizione a una persona di età pari o superiore a 15 anni. In pratica, ciò significa che il cosiddetto la pillola del "giorno dopo" (in Polonia è solo ellaOne) può essere rilasciata senza prescrizione medica solo a persone di età superiore ai 15 anni. Un farmacista o un tecnico farmaceutico può rifiutarsi di rilasciare questo preparato a una persona che, su sua richiesta, non lo documenti.
Quando un farmacista può rifiutarsi di vendere un farmaco? Clausola di coscienza
Attualmente, nel nostro Paese, medici, dentisti, infermieri e ostetriche hanno il diritto di rifiutarsi di prestare un determinato servizio sanitario che non è coerente con la loro coscienza - queste norme sono chiamate clausola di coscienza.
Nel caso di medici e dentisti, è sanzionato dall'articolo 39 della legge sulle professioni mediche del 5 dicembre 1996. Dice che "un medico può astenersi dal prestare servizi sanitari incoerenti con la sua coscienza (…) con l'eccezione che ha l'obbligo di indicare le reali possibilità di ottenere tale servizio da un altro medico o presso un altro istituto sanitario e di giustificare e registrare tale fatto nella documentazione medica. Il medico che eserciti la propria professione sulla base di un rapporto di lavoro o nell'ambito del servizio è altresì obbligato a informare preventivamente il proprio superiore “
Gli infermieri, invece, hanno la clausola di coscienza prevista dall'articolo 23 della legge sulle professioni infermieristiche e ostetriche del 5 luglio 1996, secondo cui "l'infermiera, l'ostetrica può astenersi dall'eseguire un servizio incompatibile con la sua coscienza. "
Non esiste alcuna disposizione analoga nella legge polacca che conceda la "clausola di coscienza" anche ai farmacisti. Ecco perché alcuni di essi fanno riferimento all'articolo 53 della Costituzione della Repubblica di Polonia, che garantisce a tutti la libertà di coscienza e di religione. Tale diritto è confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 15 gennaio 1991 (U8/90) secondo cui «libertà di coscienza non significa solo diritto a rappresentare una determinata visione del mondo, ma soprattutto diritto ad agire secondo la propria coscienza, essere liberi dalla coazione ad agire contro la propria coscienza. ".